Facciata di un condominio con parti comuni da verificare
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Riforma del condominio 2026: cosa cambia per l'amministratore (e cosa non è ancora legge)

Il DDL 1816 promette polizza obbligatoria, nuovi quorum e certificazione della sicurezza. Ma è ancora una proposta. Facciamo chiarezza su cosa è reale e cosa no.

Mettiamo subito un paletto, perché su questo girano già parecchie informazioni sbagliate: la riforma del condominio del 2026, il DDL 1816, al momento è una proposta di legge in discussione in Parlamento, non una norma in vigore. Niente di ciò che leggi qui sotto è già un obbligo. Detto questo, vale la pena capirla adesso, perché se passa cambia parecchio il lavoro dell'amministratore.

A che punto è la riforma?

Il DDL 1816 è stato presentato in Senato a febbraio 2026 e assegnato alla Commissione Giustizia, che ne ha avviato l'esame. È un disegno di legge: può cambiare nei contenuti durante l'iter, oppure non essere approvato. Va seguito con attenzione, non dato per fatto.

La polizza del fabbricato diventerebbe obbligatoria

Il DDL prevede l'obbligo, per l'assemblea, di stipulare una polizza a copertura del perimento dell'edificio e della responsabilità civile verso terzi. Oggi è facoltativa. Per scegliere un massimale adeguato servono i dati tecnici del fabbricato: superfici, struttura, stato manutentivo, eventuali sinistri.

Quorum più bassi per i lavori di sicurezza

Per gli interventi obbligatori per legge sulla sicurezza, il DDL prevede maggioranze ridotte (un terzo dei partecipanti e un terzo dei millesimi). Si sbloccherebbero più facilmente lavori tecnici pesanti, come adeguamenti antincendio o impiantistici, che oggi restano spesso fermi in assemblea.

Verifica annuale della sicurezza delle parti comuni

Il DDL introdurrebbe per l'amministratore l'obbligo di far verificare ogni anno le condizioni di sicurezza delle parti comuni da un tecnico abilitato. Un vero e proprio tagliando annuale: coperture, frontalini, balconi, scale, facciate, locali tecnici.

Un caso reale

In un palazzo d'epoca del Centro qualcuno nota calcinacci sul marciapiede. Un sopralluogo rivela un frontalino con il copriferro distaccato, a rischio caduta. Qui non serve aspettare la riforma: la sicurezza delle parti comuni è già oggi una responsabilità dell'amministratore. Un controllo periodico l'avrebbe intercettato prima, trasformando un pericolo in una semplice manutenzione programmata.

Nota tecnica

Una nota per i tecnici: il DDL prevede una clausola di salvaguardia per chi è già iscritto a un ordine o collegio (come i geometri), che potrà continuare a svolgere anche l'incarico di amministratore.

Cosa conviene fare già adesso (a prescindere dal DDL)

La sicurezza delle parti comuni è già oggi una responsabilità dell'amministratore. Un check tecnico del fabbricato, un fascicolo aggiornato e un piano dei lavori straordinari non aspettano la riforma: riducono il rischio di contenziosi e ti fanno trovare pronto se e quando la legge arriverà.

Nota tecnica

Aggiornato a giugno 2026. Il DDL 1816 è una proposta in discussione: i contenuti possono cambiare e non sono ancora vigenti. Verifica sempre lo stato dell'iter prima di prendere decisioni.

Domande frequenti

La riforma del condominio 2026 è già in vigore?

No. È un disegno di legge (DDL 1816) in discussione in Parlamento. I suoi contenuti non sono obblighi vigenti e possono ancora cambiare.

La polizza del condominio è obbligatoria?

Non ancora. Lo diventerebbe se il DDL 1816 venisse approvato. Oggi la stipula di una polizza condominiale resta facoltativa, salvo previsioni del regolamento.

Cosa cambia per i quorum dei lavori di sicurezza?

Il DDL prevede, se approvato, maggioranze ridotte (un terzo dei partecipanti e dei millesimi) per gli interventi obbligatori per legge sulla sicurezza, oggi spesso difficili da deliberare.

Un geometra può fare l’amministratore di condominio?

Sì. Il DDL prevede anzi una clausola di salvaguardia per gli iscritti a ordini e collegi, come i geometri, che potranno continuare a svolgere l’incarico.

Cosa devo fare già adesso come amministratore?

La sicurezza delle parti comuni è già una tua responsabilità. Un check tecnico del fabbricato, il fascicolo aggiornato e un piano dei lavori straordinari sono utili a prescindere dalla riforma.

Marco Sineri
Marco Sineri
Geometra · Iscritto Collegio TO · Torino dal 2016
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